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In merito ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, e in particolare al criterio C1 – proposte migliorative relative ai CAM, nel disciplinare al punto 16.3. è indicato che “Verrà dato maggior rilievo al concorrente che indicherà la quota di beni che saranno utilizzati nell’appalto e che posseggano il marchio di qualità ecologica europea (Ecolabel) indicando l’incidenza di tali beni sul totale. Sarà valutata l’incidenza di beni utilizzati nell’appalto che abbiano il marchio Ecolabel”. Nell’elaborato scritto grafico, è richiesto che sia evidenziato “l’impiego di prodotti e materiali con marchio Ecolabel UE o equivalente” Con la presente, si chiede il seguente chiarimento:
1 - poiché nel disciplinare non è indicato il parametro di incidenza di tali beni sul totale, si chiede la tipologia di valutazione che la commissione effettuerà su tale proposta migliorativa;
2 - se per marchio equivalente può essere intesa qualsiasi altra Etichetta Ambientale di tipo I, e quindi materiale con marchio certificato secondo la UNI EN ISO 14024``
Domanda del: 19/12/2024 aggiornata il 19/12/2024 -
1 - Con riferimento alla “tipologia di valutazione” a carico della commissione giudicatrice, si rimanda a quanto espresso all’art. 16.3 del Disciplinare di gara, che individua il criterio di valutazione nella “incidenza” (frequenza, ricorrenza) dell’utilizzo dei materiali in possesso del marchio indicato o equivalente, nell`ambito del totale di quelli impiegati.
2 - L’equivalenza al marchio indicato è riferita alle norme che ne disciplinano la regolamentazione (Regolamento CE 66/2010 come modificato dal Regolamento EU 782/2013, norma ISO 14024).