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Chiarimento

  • Voglia codesta Stazione Appaltante precisare che: al fine di non lasciare aperta diversa interpretazione è necessario specificare puntualmente che, giusta sentenza n. 8715 del 6 ottobre 2023 del Consiglio di Stato, non è prevista autorizzazione alcuna del Tribunale competente “fin dal momento della domanda di partecipazione alla gara” ma essa “deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, [l’impresa] sia an-che già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale”. N.B. cfr Consiglio di Stato, sentenza n. 8715 del 6 ottobre 2023, che ha riconosciuto il diritto a partecipare alla gara anche in capo all’operatore economico che abbia presentato la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi d’impresa ed in particolare del concordato preventivo in continuità aziendale, con riserva di presentazione della proposta e del piano entro il termine assegnato ai sensi degli artt. 40 e 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza approvato con D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ribadendo altresì quanto già affermato dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 16 del 28 agosto 2020, e cioè che l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica, contemplata dall’art. 95, co. 3, 4 e 5, del ridetto Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, non va richiesta fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma “deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale”.

    Domanda del: 02/12/2024 aggiornata il 02/12/2024
  • L`operatore economico che abbia presentato la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi d’impresa ed in particolare del concordato preventivo in continuità aziendale può partecipare alla gara con riserva di presentazione della proposta e del piano entro il termine assegnato ai sensi degli artt. 40 e 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza approvato con D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, al momento di una eventuale aggiudicazione. Con tale chiarimento, conformemente a quanto stabilito da ANAC con Delibera n. 175 del 10/04/2024, questa Stazione appaltante, offre un`interpretazione autentica della clausola del Bando (art. 15.3) allo scopo di rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere la sussistenza di un requisito partecipativo.

    Per quanto attiene le ulteriori ipotesi di partecipazione dell`operatore economico ammesso ad uno strumento di regolazione della crisi di impresa si rinvia a quanto previsto nel provvedimento di rettifica di una clausola del disciplinare e riapertura termini prot. n. 4702 del 28/11/2024.

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