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Dettagli procedura

LAVORI PER L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UN PARTE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “G.MAZZINI” DA DESTINARE ALLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)

Ente: Direzione Regionale Musei Puglia
Oggetto: LAVORI PER L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UN PARTE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “G.MAZZINI” DA DESTINARE ALLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
Tipo di fornitura:
  • Lavori
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 4.358.538,59 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 4.257.305,34 €
Oneri: 101.233,25 €
CIG: B422BD745A
CUP: F24E21005850001
Stato: In svolgimento
Centro di costo: Ufficio Tecnico
Data pubblicazione : 05 novembre 2024 20:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 18 dicembre 2024 12:00:00
Data scadenza: 28 dicembre 2024 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Relazione criterio A.1
  • Relazione criterio B.1
  • Relazione criterio C.1
  • Relazione criterio D.1
  • Relazione criterio E.1
Documentazione Offerta Economica:
  • 1. Dichiarazione offerta economica
  • 2. Attestazione pagamento imposta di bollo
  • 3. Computo metrico estimativo migliorativo e comparativo
  • 4. Elenco prezzi unitari
  • 5. Cronoprogramma
  • 6. Dichiarazione art. 102 D.Lgs. 36/23
  • 7. Giustificativi costi manodopera
Riepilogo informazioni: F24E21005850001; F23G22000050001;
F27E18000170001

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Provvedimento di rettifica del disciplinare e riapertura dei termini 28 novembre 2024 15:01:50 Altri Documenti
Nomina del responsabile per la fase di affidamento di gara 13 gennaio 2025 15:12:13 Altri Documenti
Convocazione seduta pubblica di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 13 gennaio 2025 15:12:58 Altri Documenti
Provvedimento RUP di ammissione e di esclusione 05 febbraio 2025 11:44:11 Altri Documenti
Convocazione seduta pubblica di apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica 18 febbraio 2025 12:36:57 Altri Documenti
Convocazione seduta pubblica di valutazione della documentazione tecnica e all’apertura delle buste economiche 13 marzo 2025 14:12:45 Altri Documenti
Provvedimento RUP di approvazione e di esclusione 26 marzo 2025 17:40:48 Altri Documenti
Curriculum Almonte 12 febbraio 2025 17:36:49 Curriculum commissari
Dichiarazione Almonte 12 febbraio 2025 17:37:06 Curriculum commissari
Curriculum Campanile 12 febbraio 2025 17:37:23 Curriculum commissari
Dichiarazione Campanile 12 febbraio 2025 17:37:38 Curriculum commissari
Curriculum Masino 12 febbraio 2025 17:37:55 Curriculum commissari
Dichiarazione Masino 12 febbraio 2025 17:38:11 Curriculum commissari
Determina a contrarre 05 novembre 2024 18:39:28 Determina a contrarre
Decreto di nomina commissione giudicatrice 12 febbraio 2025 17:36:18 Determina di nomina della commissione di gara
Verbale seggio di gara n. 1 14 gennaio 2025 16:16:59 Verbali
Verbale seggio di gara n. 2 15 gennaio 2025 15:53:13 Verbali
Verbale seggio di gara n. 3 16 gennaio 2025 18:46:06 Verbali
Verbale seggio di gara n. 4 17 gennaio 2025 15:45:58 Verbali
Verbale seggio di gara n. 5 20 gennaio 2025 13:02:37 Verbali
Verbale seggio di gara n. 6 28 gennaio 2025 13:25:51 Verbali
Verbale seggio di gara n. 7 03 febbraio 2025 15:29:14 Verbali
Verbale commissione di gara n. 1 27 febbraio 2025 11:07:59 Verbali
Verbale commissione di gara n. 2 20 marzo 2025 13:18:03 Verbali
Verbale commissione di gara n. 3 20 marzo 2025 22:16:59 Verbali

Elenco chiarimenti

LAVORI PER L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UN PARTE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “G.MAZZINI” DA DESTINARE ALLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)

Chiarimento n. 1

Domanda:

Buongiorno. E` ammessa la partecipazione dell`operatore economico che è in possesso esclusivamente della prevalente OG2 class V e che riesce dunque a coprire l`intero importo dell`appalto? grazie cordiali saluti

Risposta:

La questione è chiarita al punto 6.2 del Disciplinare di gara, di cui comunque si riporta di seguito un estratto: ``In riferimento alle categorie scorporabili OG11, OS04, OS05, OS06, a qualificazione obbligatoria, l’operatore economico, in mancanza delle predette attestazioni SOA, ai sensi dell’articolo 30, co. 1 dell’Allegato II.12 al Codice dei Contratti e dell’articolo 12, co. 2, lett. b), del D.L. n. 47/2014, conv. in L. 23 maggio 2014, n. 80 dovrà: a) a pena di esclusione, possedere l’attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente OG02, nella classifica adeguata a coprire, oltre all’importo della categoria prevalente, anche l’importo delle categorie scorporabili per le quali non è posseduta la qualificazione; b) a pena di esclusione, indicare i lavori o la parte di essi che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione.``

Chiarimento n. 2

Domanda:

Buongiorno, è consentita la cooptazione ai sensi dell’art. 68, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dell’articolo 30, comma 4 dell’Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023?

Risposta:

In applicazione del Codice, le previsioni di cui all`art. 68 comma 12 e all`art. 30 comma 4 dell`Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 sono acquisite de plano ai fini del presente bando di gara. Pertanto la risposta al quesito è affermativa.

Chiarimento n. 3

Domanda:

Si chiede se il sopralluogo è obbligatorio in particolare se rilasciate attestato di sopralluogo da inserire nella documentazione amministrativa a pena di esclusione. Nell`attesa di vostro riscontro. Cordiali Saluti

Risposta:

Come si evince dal punto 11 del Disciplinare di gara, il sopralluogo - pur ritenuto opportuno - non è obbligatorio. L`attestazione di avvenuto sopralluogo non è tra gli atti previsti a corredo della presentazione dell`istanza.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Buongiorno, con la presente si chiede se la scrivente società, in possesso di categoria OG2 classifica *** e OG11 classifica ***, può partecipare alla gara in oggetto come concorrente singolo, usufruendo dell’incremento del quinto della propria classifica previsto dall’art. 2 co. 2 All. II.12 del D.Lgs. 36/2023 così da coprire l’importo complessivo dei lavori, e dichiarando il subappalto necessario per le categorie scorporabili OS4, OS5 e OS6. Cordiali saluti

Risposta:

In applicazione del Codice, con riferimento al possesso dei requisiti di qualificazione, la partecipazione è consentita ``nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto`` (art. 2 comma 2 dell`Allegato II.12). Analogamente, come chiarito al punto 6.2 del Disciplinare di gara, è consentita la partecipazione con il possesso della ``attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente OG02, nella classifica adeguata a coprire, oltre all’importo della categoria prevalente, anche l’importo delle categorie scorporabili per le quali non è posseduta la qualificazione``, con obbligo di ``indicare i lavori o la parte di essi che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione``.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Al fine di una corretta presentazione della cauzione provvisoria, si chiede di chiarire se l’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto fino all’importo massimo del 20% cumulabile con le riduzioni del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000… e riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese (secondo quanto previsto dall’art.2.10 del CSA), oppure se l’importo della cauzione provvisoria NON può usufruire di tale riduzione del 20% secondo quanto previsto dall’art.10 ”cauzione provvisoria” del disciplinare di gara

Risposta:

Con riferimento alle riduzioni previste per la garanzia provvisoria, si chiarisce che trovano applicazione, ai fini del presente bando, tutte le riduzioni previste dall`art. 106 comma 8 del Codice, nei termini e nei limiti ivi indicati.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Con riferimento alla garanzia provvisoria chiediamo di confermare che la garanzia non deve essere corredata da impegno al rilascio alla definitiva

Risposta:

Con riferimento al corredare la garanzia provvisoria con l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, si evidenzia che il Codice non ne prevede l`obbligo, sebbene tale impegno sia tra quelli presenti negli schemi di cui al D.M. 193/2022. Tuttavia il Disciplinare di gara non indica che lo stesso impegno sia da riportare a margine della garanzia provvisoria, e quindi in ultima analisi è da considerarsi non obbligatorio.

Chiarimento n. 7

Domanda:

.

Risposta:

Si informa che in data 28/11/2024 è stato emesso un Provvedimento di rettifica del disciplinare e riapertura dei termini, avente prot. 4702, con il quale si dispone la rettifica dell`art. 15.3 del Disciplinare di gara e il differimento dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura al 28/12/2024 alle ore 12:00.

Il provvedimento è disponibile sulla piattaforma tra gli atti di pubblicazione di gara.

Chiarimento n. 8

Domanda:

siamo a formulare la seguente richiesta di chiarimento: nel progetto esecutivo, allegato alla documentazione di gara, non sono presenti elaborati grafici relativi all`impianto fognante e all`abaco degli infissi. chiediamo pertanto che vengano pubblicati cordiali saluti

Risposta:

Si informa che tutti gli elaborati di progetto sono già disponibili presso la sezione del portale dedicata alla procedura in oggetto.

Chiarimento n. 9

Domanda:

si chiede di aggiungere uno slot per il caricamento di documentazione aggiuntiva con opzione di inserimento documenti multipli

Risposta:

Fatta salva la possibilità di procedere con firma digitale multipla di un unico documento, ovvero di allegare distinti documenti in una cartella compressa, è stata attivata la possibilità di allegare documenti multipli per ``eDGUE``, ``Dichiarazione assenza conflitto di interesse`` e ``Dichiarazione titolare effettivo`` della Busta documentazione amministrativa.

Chiarimento n. 10

Domanda:

Voglia codesta Stazione Appaltante precisare che: al fine di non lasciare aperta diversa interpretazione è necessario specificare puntualmente che, giusta sentenza n. 8715 del 6 ottobre 2023 del Consiglio di Stato, non è prevista autorizzazione alcuna del Tribunale competente “fin dal momento della domanda di partecipazione alla gara” ma essa “deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, [l’impresa] sia an-che già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale”. N.B. cfr Consiglio di Stato, sentenza n. 8715 del 6 ottobre 2023, che ha riconosciuto il diritto a partecipare alla gara anche in capo all’operatore economico che abbia presentato la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi d’impresa ed in particolare del concordato preventivo in continuità aziendale, con riserva di presentazione della proposta e del piano entro il termine assegnato ai sensi degli artt. 40 e 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza approvato con D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ribadendo altresì quanto già affermato dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 16 del 28 agosto 2020, e cioè che l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica, contemplata dall’art. 95, co. 3, 4 e 5, del ridetto Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, non va richiesta fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma “deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale”.

Risposta:

L`operatore economico che abbia presentato la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi d’impresa ed in particolare del concordato preventivo in continuità aziendale può partecipare alla gara con riserva di presentazione della proposta e del piano entro il termine assegnato ai sensi degli artt. 40 e 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza approvato con D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, al momento di una eventuale aggiudicazione. Con tale chiarimento, conformemente a quanto stabilito da ANAC con Delibera n. 175 del 10/04/2024, questa Stazione appaltante, offre un`interpretazione autentica della clausola del Bando (art. 15.3) allo scopo di rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere la sussistenza di un requisito partecipativo.

Per quanto attiene le ulteriori ipotesi di partecipazione dell`operatore economico ammesso ad uno strumento di regolazione della crisi di impresa si rinvia a quanto previsto nel provvedimento di rettifica di una clausola del disciplinare e riapertura termini prot. n. 4702 del 28/11/2024.

Chiarimento n. 11

Domanda:

Buongiorno, in riferimento all`offerta tecnica e a quanto descritto a pag. 23 del disciplinare di gara, si chiede conferma che gli elaborati grafici, le schede tecniche e i depliants informativi concorrano al numero di pagine che compongono le relazioni indicate per ciascun criterio. Grazie

Risposta:

A chiarimento del quesito si riporta un estratto dell`art. 16 del Disciplinare di gara: ``Ogni relazione, comprensiva delle eventuali schede tecniche e/o depliants informativi, dovrà essere redatta in formato A3, con carattere Arial dimensione 11 e interlinea 1,5, e con numero di pagine non eccedenti il numero indicato nei sotto-paragrafi che seguono (escluso eventuali copertine e c.v. del personale effettivamente impiegato nella commessa).`` Pertanto la risposta al quesito conferma che elaborati grafici, schede tecniche e depliants informativi concorrono al numero massimo di pagine indicate per ogni relazione.

Chiarimento n. 12

Domanda:

Buon pomeriggio, con la presente si chiede un chiarimento relativo alla documentazione da allegare alla Relazione del criterio E.1. E` confermato che debbano essere redatte n.7 pagine formato A3? La domanda nasce dal fatto che nel Disciplinare di gara a pag. 26 per il criterio E1 quando si partala della Documentazione facente parte della relazione si riporta per mero refuso la descrizione della Documentazione richiesta per il criterio D1 ``Elaborato scritto/grafico di max n. 7 pagine, dal quale si evincano, con maggior dettaglio possibile, le soluzioni tecniche proposte per migliorare l’efficienza degli impianti in relazione alle esigenze esposte.`` Si chiede dunque di chiarire il numero di pagine da produrre. In attesa di un riscontro. Saluti

Risposta:

Si conferma che la relazione richiesta per il criterio E.1 ``PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE ALL’ACCESSIBILITA’ E ALLA FRUIZIONE`` dovrà avere un numero di pagine non eccedenti il numero indicato in 7. Si conferma che per mero refuso la relazione è erroneamente riferita all`efficienza degli impianti, mentre è da intendersi correlata al tema esposto al pertinente art. 16.5 e al criterio E.1 citato.

Chiarimento n. 13

Domanda:

1. In caso di partecipazione in RTI costituendo, l’imposta di bollo deve essere unica?

2. In caso di partecipazione in RTI costituendo l’allegato Mod. A deve essere compilato da ogni componente, considerando che lo stesso contiene dichiarazioni che riguardano il possesso dei requisiti che ogni impresa partecipante debba possedere;

Risposta:

1. La domanda di partecipazione (ALLEGATO A) è unica, predisposta per le fattispecie relative a imprese singole, raggruppamenti costituiti o costituendi, consorzi, ecc. Pertanto è sufficiente allegare alla domanda una imposta di bollo.

2. Nelle sezioni dello stesso ALLEGATO A, relative alle diverse fattispecie di partecipazione, sono indicate le modalità di compilazione delle dichiarazioni e di firma da parte dei rappresentanti e dei procuratori.

Chiarimento n. 14

Domanda:

Buongiorno, con la presente si chiede di confermare che il ricorso al subappalto qualificante per le categorie scorporabili sia possibile a patto che la qualificazione posseduta nella categoria prevalente, valutata anche con riferimento all’incremento del quinto della propria classifica previsto dall’art. 2 co. 2 All. II.12 del D.Lgs. 36/2023, sia almeno pari alla somma dell’importo della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali non è posseduta la qualificazione.

Risposta:

L`art. 6.2 del Disciplinare recepisce le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e in particolare degli artt. 2 comma 2 e 30 comma 1 dell`Allegato II.12, inclusa la fattispecie oggetto del quesito, al quale pertanto si risponde con conferma.

Chiarimento n. 15

Domanda:

In merito alle riduzioni ulteriori della garanza provvisoria, previsti dall`art.106 comma 8 del Codice, si chiede se è ammessa la riduzione ulteriore del 20% essendo l`impresa in possesso delle certificazioni ISO 14001 - ISO 45001 - UNI PDR 125 - SA8000.

Risposta:

In applicazione del Codice, a chiarimento di quanto indicato all`art. 10 del Disciplinare di gara, si specifica che i possessori di certificazioni o marchi inclusi nell`elenco di cui all`Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023 hanno diritto alla riduzione prevista dall`art. 106 comma 8 dello stesso decreto, nella misura del 20%.

Chiarimento n. 16

Domanda:

Il DGUE prodotto utilizzando la procedura in piattaforma è mancante della Sezione D Subappalto e quindi non possiamo in detto elaborato esprimere la nostra volontà di usufruire di subappalto, vogliate pertanto autorizzarci a produrre documento aggiuntivo del tipo ``dichiarazione di subappalto``

Risposta:

Si comunica che il documento elettronico eDGUE generato in piattaforma è stato aggiornato con l`aggiunta della sezione ``Subappaltatori``.

Chiarimento n. 17

Domanda:

In riferimento all`offerta economica, nel computo metrico estimativo contente le migliore che l`operatore economico intende offrire, queste ultime devono essere riportate a costo zero e quantizzate solo nell`elenco prezzi con la relativa analisi/riferimento tariffario?

Risposta:

Come indicato all’art. 17 del Disciplinare di gara, sia il “computo metrico estimativo comparativo e migliorativo offerto” che l’”elenco prezzi” dovranno riportare “i singoli prezzi offerti rispetto a quanto posto a base di gara”, nelle rispettive formulazioni dei due elaborati.

Chiarimento n. 18

Domanda:

Con riferimento alla Cat. OG11 si chiede se è possibile partecipare alla procedura con una OG11 classifica II, incrementata del quinto, e ricorrendo per la restante quota al subappalto qualificante, quota ovviamente coperta dalla Categoria prevalente. Cordiali saluti

Risposta:

La partecipazione alla procedura è possibile nelle modalità da voi indicate, purché vengano rispettati i limiti dell’incremento del quinto e le disposizioni normative sul subappalto qualificante, con la corretta dichiarazione e individuazione del subappaltatore in possesso dei requisiti richiesti.

Chiarimento n. 19

Domanda:

Buongiorno, con la presente si chiede di confermare che il ricorso al subappalto qualificante per le categorie scorporabili OS4 OS5 ed OS6 sia possibile avendo le categorie OG2 Classifica IV ed OG11 classifica III, valutata anche con riferimento all’incremento del quinto della propria classifica previsto dall’art. 2 co. 2 All. II.12 del D.Lgs. 36/2023

Risposta:

La partecipazione alla procedura è possibile nelle modalità da voi indicate, purché vengano rispettati i limiti dell’incremento del quinto e le disposizioni normative sul subappalto qualificante, con la corretta dichiarazione e individuazione del subappaltatore in possesso dei requisiti richiesti.

Chiarimento n. 20

Domanda:

QUESITO 1 In riferimento al CRITERIO C.1: PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE AI C.A.M. di cui al punto 16.3. a pag.24 e a pag.25 il disciplinare di gara riporta il seguente testo: “Verrà dato maggior rilievo al concorrente che indicherà la quota di beni che saranno utilizzati nell’appalto e che posseggano il marchio di qualità ecologica europea (Ecolabel) indicando l’incidenza di tali beni sul totale. Sarà valutata l’incidenza di beni utilizzati nell’appalto che abbiano il marchio Ecolabel.” Si chiede di chiarire come debba essere calcolata e indicata l`incidenza dei beni con certificazione Ecolabel In particolare, si richiede di specificare se: l`incidenza debba essere espressa in percentuale sul valore economico complessivo delle forniture o secondo quale altra modalità di calcolo.

QUESITO 2 Sempre a pag. 25 il disciplinare di gara riporta il seguente testo: “Documentazione facente parte della relazione: Elaborato scritto/grafico di max n. 5 pagine, che evidenzi: - l’utilizzo di componenti in materie plastiche, materiali e forniture di prodotti con contenuto di materiali riciclati; - l’impiego di prodotti e materiali con marchio Ecolabel UE o equivalente” Considerato che il sito ISPRA ed il sito della commissione europea indicano che solo alcune categorie di prodotti possono essere certificati ecolabel Si chiede se è ammissibile utilizzare prodotti con certificazioni equivalenti al marchio Ecolabel e, in tal caso, si chiede di chiarire quali siano i criteri di valutazione.

Risposta:

QUESITO 1 – Con riferimento al paragrafo 16.3 del Disciplinare di gara, l’incidenza indicata può essere espressa in termini percentuali.

QUESITO 2 – Come indicato nella sezione “Documentazione facente parte della relazione”, è richiesta la previsione di “impiego di prodotti e materiali con marchio Ecolabel UE o equivalente”. Pertanto i criteri di valutazione saranno applicati sia ai prodotti e materiali in possesso del suddetto marchio, sia ai prodotti e materiali equivalenti.

Chiarimento n. 21

Domanda:

In merito ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, e in particolare al criterio C1 – proposte migliorative relative ai CAM, nel disciplinare al punto 16.3. è indicato che “Verrà dato maggior rilievo al concorrente che indicherà la quota di beni che saranno utilizzati nell’appalto e che posseggano il marchio di qualità ecologica europea (Ecolabel) indicando l’incidenza di tali beni sul totale. Sarà valutata l’incidenza di beni utilizzati nell’appalto che abbiano il marchio Ecolabel”. Nell’elaborato scritto grafico, è richiesto che sia evidenziato “l’impiego di prodotti e materiali con marchio Ecolabel UE o equivalente” Con la presente, si chiede il seguente chiarimento:

1 - poiché nel disciplinare non è indicato il parametro di incidenza di tali beni sul totale, si chiede la tipologia di valutazione che la commissione effettuerà su tale proposta migliorativa;

2 - se per marchio equivalente può essere intesa qualsiasi altra Etichetta Ambientale di tipo I, e quindi materiale con marchio certificato secondo la UNI EN ISO 14024``

Risposta:

1 - Con riferimento alla “tipologia di valutazione” a carico della commissione giudicatrice, si rimanda a quanto espresso all’art. 16.3 del Disciplinare di gara, che individua il criterio di valutazione nella “incidenza” (frequenza, ricorrenza) dell’utilizzo dei materiali in possesso del marchio indicato o equivalente, nell`ambito del totale di quelli impiegati.

2 - L’equivalenza al marchio indicato è riferita alle norme che ne disciplinano la regolamentazione (Regolamento CE 66/2010 come modificato dal Regolamento EU 782/2013, norma ISO 14024).

Chiarimento n. 22

Domanda:

QUESITO 1: in riferimento alla documentazione dell`Offerta Economica si chiede se il ``computo metrico estimativo migliorativo offerto e comparativo con quanto a base gara`` sia un unico elaborato o se vada prodotto un computo metrico estimativo con le migliorie offerte e un quadro comparativo con quanto previsto a base gara;

QUESITO 2: si chiede inoltre in che eventualità vadano prodotti i giustificativi della manodopera.

Risposta:

RISPOSTA 1: l’elaborato “computo metrico estimativo migliorativo offerto e comparativo con quanto a base gara” può essere realizzato in unico elaborato o multiplo (la consegna è possibile in entrambe le modalità), fatte salve le caratteristiche richieste per tale elaborato in sede di Disciplinare di gara.

RISPOSTA 2: la produzione di “giustificativi dei costi della manodopera” non è obbligatoria, ma lasciata alla discrezionalità dell’operatore economico, con riferimento alla normativa e alla giurisprudenza in materia e in particolare alle casistiche richiamate agli artt. 17 e 23 del Disciplinare di gara.

Chiarimento n. 23

Domanda:

con riferimento alla risposta del quesito 19 vogliate chiarire cosa si intende per `` individuazione del subappaltatore in possesso dei requisiti richiesti``

Risposta:

Si precisa che, in base alla giurisprudenza in materia, “il concorrente non è tenuto a indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta, ma è tenuto senz’altro a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante”.

Pertanto non è necessario indicare il nominativo del subappaltatore, bensì le caratteristiche essenziali necessarie a soddisfare i requisiti previsti dalla norma in materia di “subappalto necessario”.

Chiarimento n. 24

Domanda:

Relativamente all`istituo del subappalto, nei chiarimenti viene riportata la seguente indicazione ``...con la corretta dichiarazione e individuazione del subappaltatore in possesso dei requisiti richiesti. Si chiede se vada indicato già negli atti di gara il nominativo del subappaltore, evidenziando che il qudro normativo non prevede l`indicazione dei subappaltori in fase di gara. Cordiali saluti

Risposta:

Si precisa che, in base alla giurisprudenza in materia, “il concorrente non è tenuto a indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta, ma è tenuto senz’altro a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante”.

Pertanto non è necessario indicare il nominativo del subappaltatore, bensì le caratteristiche essenziali necessarie a soddisfare i requisiti previsti dalla norma in materia di “subappalto necessario”.